SuperBonus 110% e Bonus Barriere Architettoniche 2022

Gli aggiornamenti sui Bonus riguardo l’installazione di nuovi ascensori

Chiarito di recente dal Fisco in seguito a diversi fraintendimenti, riguardanti in particolare l’introduzione del nuovo incentivo Bonus Barriere Architettoniche 2022, valido solo dal 1° gennaio al 31 dicembre, che è dedicato esclusivamente a questa tipologia di interventi e concede un’aliquota pari al 75%, il  Superbonus 110% ammette sempre a detrazione gli interventi relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche, anche se iniziati a partire dal 1° Gennaio 2022

I due incentivi, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, sono da considerarsi alternativi l’uno all’altro. Il Bonus Barriere architettoniche non sostituisce l’efficacia del Super Bonus 110% in riferimento agli interventi di abbattimento delle barriere.

ascensori per disabili in condominio

Superbonus 110%: installazione nuovi ascensori 2022

Il caso è stato trattato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 292 del 23 maggio 2022.

L’istante è proprietario di una villetta su più piani, accatastata in categoria A/7, e interessata dai seguenti interventi edilizi:

  • Installazione del cappotto termico (coibentazione);
  • Sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale;
  • Interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Con particolare riferimento agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, l’istante fa sapere che nel 2021 è stata avviata la realizzazione di una piattaforma elevatrice interna all’immobile, ma che i lavori si concluderanno solo nel 2022.

Fa presente inoltre che, sempre nel 2022, vorrebbe effettuare anche ulteriori interventi sempre rivolti all’abbattimento delle barriere e, a questo proposito, chiede di sapere:

  1. Se per l’installazione della piattaforma elevatrice possa continuare ad usufruire del Superbonus 110% anche per le spese sostenute nel 2022;
  2. Se, anche per quanto riguarda i nuovi interventi di abbattimento delle barriere che vorrebbe eseguire nel 2022 (che saranno autonomi e distinti da quelli trainaTI eseguiti con il Superbonus nel 2021) sia possibile continuare ad usufruire del maxi-incentivo, tenendo conto che comunque si tratta di interventi che, in base alla normativa precedente, sarebbero stati ammissibili in quanto “legati” a due interventi trainaNTI;
  3. Se, nel caso in cui i nuovi interventi da eseguire nel 2022 non fossero fruibili con il Superbonus 110%, sia possibile accedere al nuovo incentivo con aliquota al 75%;
  4. Se, in caso le spese 2022 siano ammissibili al Bonus barriere architettoniche al 75%, sia necessario attendere la conclusione dei lavori trainaNTI Superbonus 110% per poter dare avvio ai nuovi interventi.

Lavori volti ad abbattimento barriere: importanti chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto un punto molto importante. Ovvero, quando si parla di interventi volti alle barriere architettoniche ammissibili al Superbonus 110% o al Bonus Barriere al 75%, le date alle quali si fa riferimento, e che devono essere prese in considerazione, sono solo quelle relative al sostenimento delle spese.

Difatti, in questi casi si applica il cosiddetto “criterio di cassa”, che tiene conto solo delle date dei pagamenti, a prescindere da quando si eseguono effettivamente gli interventi.

Alla luce di questo, tuttavia, si fa presente che il Bonus Barriere Architettoniche, valido solo per il 2022, è un incentivo aggiuntivo e alternativo, che nulla ha a che fare con il Superbonus 110% e che non ne va a sostituire la possibilità di usufrutto.

Pertanto, gli interventi di abbattimento delle barriere sono ammissibili al maxi-incentivo, così come gli altri lavori trainaTI, fino a quando, in base alla tipologia di beneficiario, rimane in vigore la possibilità di fruire del maxi-incentivo.

Sempre per questo motivo, quindi, non è possibile cumulare i due incentivi in riferimento alla stessa tipologia di interventi.

Superbonus 110%, Bonus Barriere e interventi 2022: validi entrambi

Il Fisco afferma quindi che, in riferimento all’intervento trainaTO di installazione della piattaforma elevatrice, iniziato nel 2021 e da concludersi nel 2022, l’istante potrà alternativamente:

  1. Continuare ad usufruire del Superbonus 110%, tenendo conto del limite di spesa pari a 96.000 euro comprensivo delle spese sostenute nel 2021;
  2. Rinunciare al Superbonus e usufruire del Bonus Barriere al 75% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, con limite di spesa pari a 50.000 euro.

Tuttavia, in seguito a tutto il ragionamento fatto, si precisa che l’istante potrà fare questa scelta anche in riferimento ai nuovi interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche da iniziare nel 2022.

Il Superbonus infatti, come abbiamo detto, ammette questa tipologia di interventi anche in seguito alla data del 31 Dicembre 2021.

In riferimento ai nuovi interventi da iniziare nel 2022 quindi l’istante potrà, sempre alternativamente:

  1. Continuare ad usufruire del Superbonus, a condizione che gli interventi trainaNTI di efficientamento energetico non si concludano prima dei lavori volti alle barriere, che devono essere considerati trainaTI e quindi devono essere eseguiti congiuntamente ai principali. In questo caso il limite di spesa da considerare sarà sempre pari a 96.000 euro, comprensivo di tutte le spese legate alle barriere architettoniche, inclusa la piattaforma elevatrice;
  2. Rinunciare al Superbonus e usufruire del Bonus barriere 75% per il 2022, sempre con limite di spesa pari a 50.000 euro e, anche in questo caso, includendo in questo limite tutte le spese, anche quelle per l’installazione della piattaforma.

Ribadiamo ancora che i due incentivi non possono essere cumulati per le stesse spese e, quindi, per gli stessi interventi.

Per questo, si precisa che la soluzione proposta dall’istante in merito al fatto di poter “legare” gli interventi agevolabili con il Bonus Barriere 2022 a quelli trainaNTI ammissibili al Superbonus 110%, è comunque a prescindere errata.

materiale tratto da: edilizia.com

Disabili e ascensore: l’abbattimento delle barriere architettoniche con il Superbonus 110%

(fonte https://www.agenziaentrate.gov.it)

Il Superbonus 110% ammette sempre a detrazione gli interventi relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche, anche se iniziati a partire dal 1° Gennaio 2022.

Il punto è stato chiarito di recente dal Fisco in seguito a diversi fraintendimenti, riguardanti in particolare l’introduzione del nuovo incentivo Bonus Barriere Architettoniche 2022, valido solo dal 1° gennaio al 31 dicembre, che è dedicato esclusivamente a questa tipologia di interventi e concede un’aliquota pari al 75%.

I due incentivi, si chiarisce, sono da considerarsi alternativi l’uno all’altro. Il Bonus Barriere architettoniche non sostituisce l’efficacia del maxi-incentivo in riferimento agli interventi di abbattimento delle barriere.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità, è possibile usufruire del “Superbonus” (detrazione del 110%). Per richiedere tale agevolazione è però necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (cosiddetti interventi trainanti).

Inoltre, in alternativa alla detrazione, è possibile optare per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 luglio 2021 sono state fornite le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione delle opzioni.

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