Ascensori e disabili in condominio

Cosa succede quando la carrozzella non entra in ascensore?

Secondo la legge, l’ascensore condominiale è obbligatorio per tutti gli edifici con più di tre piani, oltre ad essere servizio fondamentale per persone con difficoltà motorie e disabilità. Ovviamente i problemi non finiscono con l’obbligatorietà della presenza di un ascensore, perché talvolta non è facile immaginare che anche piccole cose potrebbero arrecare grande disagio nella vita di chi è impossibilitato a salire e scendere le scale condominiali tutti i giorni. Cosa succede, per esempio, se la carrozzella non entra nell’ascensore?

ascensori per disabili in condominio

Ascensore e disabilità, la legge

Secondo la legge vigente, l’ascensore è obbligatorio per gli edifici residenziali di nuova costruzione sviluppati su almeno tre livelli. Ciò significa che un edificio di vecchia costruzione che sia superiore a tre piani non ha tale obbligo, questo se costruito prima del 1989, prima dell’entrata in vigore della legge che prevede tale obbligatorietà.

Dal 1989 in poi, come prevede la legge 9 gennaio 1989, n. 13, è obbligatorial’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini“. Da quell’anno in poi, tutti gli edifici residenziali devono avere le seguenti caratteristiche:

  • spazio sufficiente per installare l’ascensore o un elevatore alternativo in caso di impianti volti al superamento di barriere architettoniche come servoscala o montascale;
  • accesso facilitato per ogni unità immobiliare, non limitato da altre strutture appartenenti al condominio o a terzi;
  • ogni piano deve essere raggiungibile da scale interne, esterne o da un impianto verticale che possa sostituire una scalinata;
  • l’ascensore è obbligatorio quando sono costruiti edifici superiori a tre piani di nuova realizzazione.

Le caratteristiche dell’ascensore per disabili

Il DM 236/1989 stabilisce anche alcuni criteri per la realizzazione dell’ascensore nei nuovi edifici residenziali, predisponendo una serie di obblighi pensati proprio per evitare spiacevoli inconveniente come la mancanza dello spazio idoneo per la carrozzella e la fruizione indipendente per il soggetto disabile.

Secondo quanto previsto dalla legge, dunque un ascensore per disabili deve avere determinate caratteristiche:

  • dimensione minima della cabina: 1.30 m di profondità e 0.95 m di larghezza;
  • porta minima di 0.80 m con luce posta sul lato corto;
  • piattaforma minima di distribuzione davanti alla porta della cabina di 1.50×1.50 m.;
  • le porte della cabina devono essere a scorrimento automatico con tempo di apertura di minimo di 8 secondi e chiusura di minimo 4 sec.
  • bottoniera e campanello d’allarme devono essere facilmente accessibili

Cosa succede se la carrozzella non entra in ascensore?

Quando la carrozzella non entra in ascensore, per la maggior parte delle volte si deve questa fastidioso disservizio non tanto alla negligenza di chi ha eseguito il progetto dell’ascensore, quanto piuttosto a vari fattori esterni, come la struttura dell’edificio, che in Italia molto spesso è di natura storica e quindi non sempre è adattabile alle esigenze degli inquilini.

Nel caso in cui una carrozzella non entri in ascensore è opportuno rivolgersi ad una ditta di manutenzione ascensori per capire come ovviare al problema e rendere dunque il trasporto ai piani un servizio utile e accessibile a tutti i condomini.

Disabili e ascensore: l’abbattimento delle barriere architettoniche con il Superbonus 110%

(fonte https://www.agenziaentrate.gov.it)

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità, è possibile usufruire del “Superbonus” (detrazione del 110%). Per richiedere tale agevolazione è però necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (cosiddetti interventi trainanti).

Inoltre, in alternativa alla detrazione, è possibile optare per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 luglio 2021 sono state fornite le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione delle opzioni.

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