Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica – Superbonus al 100%

superbonus 110

Estratto da https://temi.camera.it/ Camera dei Deputati – Documentazione Parlamentare

Entrare nel merito del Decreto Rilancio e comprendere al meglio come poterne usufruire è molto difficile, sia per gli operatori che per il cittadino. Ecco perché oggi abbiamo voluto prendere questo approfondimento della Camera dei Deputati per riassumerlo nel nostro blog. 

L’articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020, meglio conosciuto come Decreto Rilancio, riguardante le misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all’economia, ha introdotto una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici) sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022. È stato infatti introdotto un nuovo termine con il comma 66 della legge di bilancio 2021.

La detrazione prevista per la riqualificazione energetica degli edifici si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022, nei casi che seguono.

1: interventi di isolamento termico

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.  Il comma 66 della legge di bilancio 2021 fa rientrare nella disciplina agevolativa anche agli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

2: sostituzione degli impianti di climatizzazione

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013 a pompa di calore (ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (comma 5) e relativi sistemi di accumulo (comma 6) ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari). La detrazione è riconosciuta inoltre per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell’aria con riferimento al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto.

3: interventi su edifici unifamiliari o s unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, (ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (comma 5) e relativi sistemi di accumulo (comma 6) ovvero con impianti di microcogenerazione, nonché a collettori solari).

4: Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico

Superbonus 110 per le Aree non metanizzate

L’agevolazione è riconosciuta altresì, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione sopra citate, per la sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle. Infine, l’agevolazione è riconosciuta anche nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione richiamate per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Superbonus 110: gli interventi trainati

Il superbonus spetta anche per gli interventi trainati (se eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli trainanti), cioè quelli per efficientamento energetico (ecobonus), nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento, nonché (norma introdotta alla legge di bilancio 2021) agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici anche su strutture pertinenziali agli edifici (norma introdotta alla legge di bilancio 2021).

Superbonus 110: I TERMINI

Il termine per fruire dell’agevolazione fiscale di riqualificazione energetica era stato esteso fino al 31 dicembre, termine ulteriormente prorogato dalla legge di bilancio 2021:

  • per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022
  • per quelli effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

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